Costruzioni antisismiche
e messa norma dei vecchi fabbricati
Le conseguenze disastrose di un terremoto non dipendono solo dall’energia che
questo sviluppa, ma sono legate anche alle caratteristiche di resistenza delle
costruzioni
di Bartolomeo Buscema
testo già pubblicato sul
Quotidiano di Sicilia
del 30 agosto scorso
Tutti sappiamo che la nostra Penisola è caratterizzata da una sismicità diffusa
con valori elevati specialmente in alcune zone come quelle appenniniche che sono
state colpite dal recente terremoto.
Qui non vogliamo entrare nel merito
di quello che succede, tipicamente italiano, puntualmente al verificarsi di un
terremoto: buoni propositi conditi con qualche sciacallaggio mediatico. Vogliamo
solo dare qualche indicazione - tecnica sui terremoti e alcuni riferimenti
normativi: una sorta di piccola bussola per i lettori.
La sismicità di un’area indica la frequenza e l’energia in gioco con cui si
manifestano i terremoti, ed è una caratteristica fisica del territorio.
Terremoti che, contrariamente a qualche solone che spunta puntualmente sempre in
certe occasioni, non sono prevedibili: si possono conoscere i luoghi in cui si
manifesteranno, ma non quando. E la recente tragedia ce ne dà una palese
dimostrazione.
E’ bene anche chiarire che le conseguenze disastrose di un terremoto non
dipendono solo dall’energia che questo sviluppa, ma sono legate anche alle
caratteristiche di resistenza delle costruzioni.
La predisposizione di una costruzione a essere danneggiata si definisce
vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia costruttiva,
per progettazione inadeguata, per scadente qualità dei materiali, ecc.) tanto
maggiori saranno le conseguenze.
Ecco, quindi, la necessità della prevenzione anti sismica che sostanzialmente
poggia su norme tecniche da adottare nelle
nuove costruzioni in funzione del grado di sismicità del luogo rilevabile
da opportune mappe sismiche.
Tralasciando per brevità il Decreto
Reale n.511 del 1906, che già contiene alcune direttive antisismiche per le
costruzioni, bisogna risalire alla legge n.64 del 2 febbraio 1974 per avere una
prima sistematizzazione della materia. Ma
è solo con la pubblicazione
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274
del 20 marzo 2003 che
l’intero territorio nazionale
è stato classificato in
funzione della diversa
pericolosità. Un’ordinanza cardine che ha gettato le basi per la pubblicazione
delle normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
Segue poi il decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Suppl. Ordinario n. 30) nel quale il
Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il
Capo Dipartimento della Protezione civile approva le nuove norme tecniche per le
costruzioni: quattrocento ventotto pagine nelle quali sono contemplati tutti gli
aspetti tecnici relativi alle costruzioni: dalle case, alle strade, ai ponti
stradali. L’applicazione di tali norme è diventata obbligatoria dal primo luglio
2009, come previsto dalla legge n.77 del 24 giugno 2009.Tali norme
fanno riferimento in buona parte alla Norma europea del marzo 2015
(Eurocodice 8)- Progettazione delle strutture per la resistenza sismica.
Precisiamo che quanto detto concerne le nuove costruzioni. Per quelle vecchie è
necessario operare alcuni interventi di consolidamento secondo criteri
antisismici. Interventi che hanno un costo e che da qualche anno sono
fiscalmente incentivati. Più precisamente ,oggi, c’è una detrazione del 65% (in
vigore fino al 31 dicembre 2016) per chi intende eseguire adeguamenti
antisismici volontari.
Ricordiamo che la detrazione è concessa
solo per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell'allegato A dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica". L’ordinanza è stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
Come si legge nel Testo Unico Imposte sul Reddito(TUIR) dell’Agenzia delle
Entrate, sono agevolabili gli interventi "relativi all'adozione di misure
antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione
della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, e per la realizzazione degli interventi necessari al
rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di
misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino
i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari."
Le leggi, le norme tecniche ci sono già. Come pure
le tecniche di
intervento sui vecchi
edifici esistenti per renderli più sicuri contro i terremoti. Un campo in cui
gli ingegneri italiani sono all’avanguardia a livello mondiale. Eppure poi solo
in rarissimi casi queste misure sono applicate nel nostro Paese.
Manca, purtroppo, una politica organica
e di lungo respiro che metta a disposizione i fondi necessari per attuare su
larga scala la prevenzione antisismica. A cominciare dall’obbligatorietà del
Fascicolo del Fabbricato (riemerso più volte in concomitanza di svariati eventi
drammatici che nel corso degli ultimi quindici anni e mai realizzato) che è il
primo passo per affrontare sistematicamente il tema della sicurezza
dell'abitare; per finire all’obbligatorietà a termine e non in continua proroga,
delle verifiche sismiche per gli edifici strategici, tra
cui le scuole e
gli ospedali.